Il Trattamento Integrativo, ex bonus Renzi, ha subìto negli anni innumerevoli variazioni. Variazioni che hanno creato confusione nella comprensione da parte dei lavoratori dipendenti sulla sua spettanza o meno.
La Legge di Bilancio 2023 ha confermato quanto già stabilito dal precedente governo, in merito ai beneficiari e ai requisiti per la Sua percezione.
Chi sono i beneficiari
- Lavoratori dipendenti, con esclusione dei percettori di reddito da pensione di ogni genere e assegni equiparati;
- Lavoratori in cassa integrazione;
- Disoccupati percettori di indennità mensile di disoccupazione NASPI;
- Stagisti e borsisti;
- Percettori di altri redditi assimilati a lavoro dipendente
Quali sono i requisiti per ottenerlo?
Avere un reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 15.000,00 e solo qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati. In quest’ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare di euro 1.200,00 (in termini più semplici: se l’imposta lorda è inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati: il trattamento non è spettante; ricadono ad esempio in questa casistica tutti i redditi da lavoro dipendente fino ad euro 8.174,00 – definita no tax area ovvero “senza imposte dovute”);
Avere un reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF superiore ad euro 15.000,00 ed inferiore ad euro 28.000,00 e solo qualora vi sia: in primo luogo la “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente; in secondo luogo l’ “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alla somma delle detrazioni di seguito elencate (importo massimo trattamento erogabile euro 1.200,00)
- Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
- Detrazioni per carichi di famiglia
- Detrazioni per interessi passivi su mutuo per abitazione principale
- Detrazioni per prestiti e mutui agrari
- Detrazioni per spese sanitarie
- Detrazioni per spese di intervento per il recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico.
Il caso di un Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, unica fonte di reddito
Si ipotizzi il caso di un dipendente con lavoro a tempo interminato, 365 giorni lavorativi, unico reddito:
- Reddito imponibile: 17.000,00 euro
- Imposta Lorda: 3.950,00 euro
- Detrazioni per lavoro dipendente: 2.917,00 euro
- Detrazioni punti elenco: 4.750,00 (attenzione la somma rappresenta la quota detraibile non la spesa sostenuta)
Nell’esempio è rispettato sia il requisito della capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente, sia l’incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni dei punti elenco. Pertanto il trattamento integrativo spettante è pari ad euro 800,00 dato dalla differenza tra euro 4.750 ed euro 3.950 (attenzione il trattamento massimo erogabile è di euro 1.200,00)
È chiaro che il secondo requisito sarà desumibile esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi!!!!
Qual è la “voce” da cercare nella vostra Busta paga?
Cercate nella vostra Busta Paga la dicitura: “Trattamento integrativo L.21/2020”
In conclusione
Dunque ora che avete letto attentamente tutto l’articolo:
- vi siete resi conto che avete ricevuto erroneamente il trattamento integrativo?
- vi siete accorti che vi spettava e non lo avete ricevuto?
Nessun timore! La vostra situazione potrà essere regolarizzata con la Dichiarazione dei Redditi Modello 730 o Modello Unico.
Al prossimo articolo!!!!
Articolo Redatto dal Team Eminenza (Contabile)
sulla base della Fonte: Circolare agenzia delle entrate nr.4/E del 18 febbraio 2022
Immagini Grafiche di: Alexa e Elf-Moondance con rielaborazione di Eminenza Grigia