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approdo degli internauti

IMU – Abitazione Principale e Coniugi

Vi consigliamo caldamente di leggere fino all’ultima riga il presente Articolo, perché possiate verificare di rientrare o meno nella recente Ordinanza della Corte di Cassazione…

La normativa fiscale vigente prevede che il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli, siano soggetti ad una tassazione specifica di competenza dei Comuni ove sono situati, denominata IMU (Imposta Municipale Propria), istituita dal Governo Monti nel 2011 ed operativa fiscalmente dall’anno 2012.

L’Imposta Municipale Propria (IMU) prevede due scadenze:

  • la prima in acconto il 16 Giugno di ciascun anno
  • la seconda a saldo il 16 Dicembre

le aliquote e il metodo per il calcolo è stabilito dal MEF (Ministero Dell’Economia e Delle Finanze), con ampia flessibilità lasciata ai Comuni per l’attribuzione delle percentuali di imposta riferite a ciascuna categoria catastale, ferme restando un’aliquota minima ed un’aliquota massima, dalle quali i Comuni non possono scostarsi.

I Comuni con apposite delibere stabiliscono annualmente aliquote e ambito di applicazione dell’imposta.

Le delibere sono consultabili sia sul sito istituzionale di ciascun Comune, sia sul sito dedicato del MEF (Ministero Economia e Finanze), se cliccate esattamente qui avrete un link diretto.

Dalla Sua istituzione, l’imposta IMU ha subìto molteplici cambiamenti sia nell’ambito di applicazione del tributo, sia nelle sue esenzioni.

Infatti prima della Legge di Bilancio 2020 erano due i tributi che gravavano sulla proprietà immobiliare: l’IMU e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU 2020.

Che cosa significa?

Significa che è stata lasciata la possibilità ai Comuni di richiedere la TASI ai propri cittadini, facendola confluire all’interno dell’imposta IMU, nel rispetto delle aliquote minime e massime (esempio pratico: se prima l’aliquota massima dell’IMU era 1.06 e l’aliquota massima della TASI era 0.08, ora esiste solo il tributo IMU con il massimale a 1.14)

Affrontiamo ora nello specifico la casistica dell’imposta IMU che grava sull’abitazione principale e sulle Sue pertinenze per l’anno fiscale 2020/2021.

L’Abitazione Principale

La definizione di abitazione principale e sue pertinenze sancita dal Decreto Legge del 06 Dicembre 2011 nr. 201 –  Art. 13 Comma 2 recita:

“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

Dall’anno 2014 l’imposta IMU non è più dovuta ed applicabile in relazione alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali rimane dovuta.

  • A/1 (abitazione signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

Il contribuente per fruire dell’esenzione dell’imposta ed avere lo status di immobile adibito ad “Abitazione Principale” deve rispettare delle condizioni specifiche, quali:

  • Possesso e proprietà dell’immobile o altro diritto reale di godimento (usufrutto o diritto di abitazione);
  • Residenza anagrafica;
  • Dimora abituale, da intendersi come luogo in cui si abita continuativamente nel tempo.

Nel rispetto dei punti sopra indicati, sono esenti dall’imposta anche le pertinenze attribuibili nella misura di una unità per categoria catastale C/2 (magazzini, depositi, cantine), C/6 (stalle, rimesse, autorimesse) e C/7 (Tettoie) di proprietà del contribuente e situate nello stesso comune dell’Abitazione Principale.

Il Ministero dell’Economia e Finanze con la circolare nr. 3/DF del 18 maggio 2012 al punto 6 ha precisato che l’abitazione principale è costituita da una sola unità immobiliare iscritta al catasto, ad esempio due coniugi, non legalmente separati, che hanno la dimora abituale in due immobili distinti nello stesso Comune, potranno fruire dell’esenzione IMU per un solo immobile.

MA ATTENZIONE!

Una recente sentenza della cassazione (Ordinanza nr. 20130/2020 del 24/09/2020) in netto contrasto con le disposizioni del MEF, stabilisce che nessuna esenzione IMU spetta ai coniugi (non legalmente separati) che hanno residenze e abitazione principale in comuni diversi per motivi di lavoro, in quanto carenti del presupposto oggettivo dell’esenzione IMU, che per “abitazione principale” prevede la dimora abituale e la residenza anagrafica del proprietario e del suo nucleo familiare.

Che cosa comporta l’Ordinanza 24 Settembre 2020, n. 20130

L’Ordinanza sopra citata concede “campo libero” a tutti i Comuni che, con i dati in loro possesso, potranno procedere al recupero delle imposte evase, per le casistiche indicate nella sentenza, per gli ultimi 5 anni.

Se anche Voi vi ritrovate nella casistica esposta nella Sentenza… non vi rimane che contattare il Vostro Commercialista.

Grazie per la lettura e al prossimo articolo.

Redatto dal Team Eminenza (Contabile)
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