Innanzitutto, si possono portare in detrazioni soltanto le spese indicate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il Decreto Legge n 124/2019 obbliga i contribuenti a pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, assegno o bonifico) la maggior parte delle spese sanitarie, al fine di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell’anno di imposta, per l’importo eccedente i 129,11 euro (la cosidetta “franchigia“).

Inoltre, le spese detraibili vengono rimodulate in base al reddito. La possibilità di avvalersi delle detrazioni è limitata in caso di redditi compresi fra 120.000 e 240.000 euro.

Quali spese sanitarie devono essere pagate obbligatoriamente avvalendosi di strumenti tracciabili e quali invece possono essere continuate a pagare in contanti?

Innanzitutto, chiariamo cosa si intende per pagamenti tracciabili. La Legge n 124/2019 richiama la legge dell’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, che disciplina i metodi di esecuzione dei pagamenti, ammessi, diversi dai contanti, i quali sono:

  • Carte di debito e carte di credito;
  • Carte prepagate;
  • Assegni bancari e circolari;
  • Altri sistemi di pagamenti tracciabili (es. pagamenti telematici).

Spese sanitarie detraibili anche con pagamento in contanti. L’obbligo di eseguire il pagamento tramite metodi tracciabili, tuttavia, non riguarda tutte le spese sanitarie. Non sussiste tale onere per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il pagamento in contanti potrà, quindi continuare ad essere utilizzato, ai fini della detrazione fiscale del 19%, per:

  • L’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
  • Visite mediche presso strutture pubbliche o presso studi o strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (anche quelle realizzate Intramoenia).

Al contribuente resta la libera scelta su come effettuare il pagamento, l’utilizzo del bancomat e degli altri mezzi di pagamento tracciabile non sono obbligatori in questo caso.

Quali sono le spese sanitarie da pagare con metodi tracciabili? Nel caso, invece di prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute dovranno essere pagate solo tramite bancomat, carte o bonifici per poter beneficiare della detraibilità del 19%.

Stesso discorso riguarda le prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc.. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute per le loro prestazioni dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

In tutti i casi in cui la spesa sarà detraibile soltanto se pagata con mezzi tracciabili, sarà necessario controllare che nel documento commerciale (scontrino o ricevuta) sia evidenziata la modalità di pagamento (e che sia indicato che è stato utilizzato un metodo tracciabile).


Insegnamo dunque ai Nostri nonni, o agli anziani genitori, o a chiunque non è abituato, ad utilizzare  qualsiasi sistema di pagamento tracciabile come sopra elencato, altrimenti sarà proprio questa tipologia di contribuenti più restia all’utilizzo dei nuovi mezzi di pagamento a veder negata la possibilità di detrazione, perché laddove la detrazione prima era possibile anche col pagamento in contanti, ora appunto, per i casi elencati, non lo è più.


Conclusioni

La possibilità di ottenere una detrazione fiscale in relazione al pagamento di spese sanitarie è condizionato, come abbiamo visto, dalla tipologia di spesa sostenuta.

Dal 2020 la detrazione IRPEF legata alle spese sanitarie è fruibile con pagamento in contanti solo per le visite del SSN oppure per l’acquisto di farmaci. In tutti gli altri casi la detrazione è consentita soltanto qualora si utilizzino mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici, etc).

Senza la tracciabilità del pagamento non è possibile fruire della detrazione fiscale nel modello Redditi PF o nel modello 730.